Crittovalute ed imposte indirette

Con la risoluzione n.72/e 2016 l’Agenzia delle Entrate  ha espresso la propria posizione ufficiale, e vincolante, almeno per l’azienda che ha proposto l’interpello, sulla questione delle imposte dirette per quanto attiene al mondo delle criptovalute; tuttavia nell’ambito delle imposte indirette ed in particolare per quanto attiene all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e degli obblighi connessi, tutto tace.

Rebus sic stantibus è necessario rifarsi all’attuale impianto normativo (D.P.R 633/1972), ed alla definizione data dall’Agenzia delle Entrate di criptovaluta in occasione della citata risoluzione, ovvero di mezzo di pagamento. Analizziamo pertanto i vari casi prendendo come valuta di riferimento il Dinastycoin (DCY).

  • Soggetto privato A cede beni e servizi a soggetto privato B. Il soggetto A viene pagato in DCY. L’operazione svolta dal soggetto A, purchè non sia svolta con abitualità e professionalità ed in via prevalente, NON è soggetta ad imposta sul valore aggiunto.
  • Soggetto privato A cede beni e servizi ad Azienda/professionista C. Il soggetto A viene pagato in DCY. L’operazione svolta dal soggetto A, purchè non sia svolta con abitualità e professionalità ed in via prevalente, NON è soggetta ad imposta sul valore aggiunto. Il soggetto A sarà tenuto a rilasciare documento riportante i suoi dati anagrafici ed il suo codice fiscale affinchè il soggetto C possa riportare il costo in contabilità .
  • Azienda/professionista C cede beni e servizi ad Azienda/professionista D. Il soggetto C viene pagato in DCY. L’operazione svolta dal soggetto C, trattandosi di cessione di beni o prestazione di servizi in ambito imprenditoriale/professionale. è soggetta ad imposta sul valore aggiunto secondo l’aliquota propria del bene o del servizio (es: ristorazione iva 10%).

Il soggetto C è tenuto inoltre A a tutti gli adempimenti connessi e quindi all’emissione di fattura e, quando consentito, di scontrino o ricevuta fiscale.

Cosa metto in fattura?

Oltre ai soliti dati previsti, per quanto concerne il dato numerico da riportare sulla fattura, potrà essere riportato anche il valore in DCY. Si dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dall’articolo 230 della direttiva 2006/112/CE, così come modificata dalla direttiva 2010/45/UE. Tale disposizione prevede che «gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l’importo dell’Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro » e quindi in Euro.

Dr Commercialista Nicola Mazzoni